La Corte di Cassazione afferma che il soggetto danneggiato ha il diritto di frazionare la propria richiesta risarcitoria e domandare il risarcimento di una porzione di danno. Detto frazionamento, però, ha come conseguenza che il danneggiato perde la possibilità di agire giudizialmente per il ristoro dell’intera somma. Dunque, il giudice di primo grado non può respingere la domanda di risarcimento a causa del detto frazionamento.
fonte: Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 4 novembre 2016, n. 22503